In particolare, qualora la paziente abbia manifestato, in occasione del precedente parto, il consenso al contestuale intervento di sterilizzazione tubarica, l'ente ospedaliero risponde dei danni conseguenti alla nascita indesiderata.
La circostanza che non sia stata interrotta volontariamente la gravidanza non assume alcun valore rilevante per escludere la responsabilità della struttura sanitaria. Infatti, l’esistenza nel nostro ordinamento del diritto alla interruzione volontaria della gravidanza non comporta che tale diritto debba essere esercitato in quanto possono sussistere ragioni etiche o religiose che impediscono tale scelta comunque carica di ripercussioni fisiche e psicologiche.
Altro è la scelta di non procreare, altro è porre termine ad una gravidanza già iniziata (Trib. Reggio Emilia, n. 1298/2015).