Home » Notizie » Il danno non patrimoniale patito dai familiari non conviventi

Il danno non patrimoniale patito dai familiari non conviventi

Il danno non patrimoniale patito dai familiari non conviventi - STUDIO LEGALE DI STEFANO

Non è necessario lo stato di convivenza per il risarcimento del danno non patrimoniale ai parenti estranei al ristretto nucleo familiare della vittima deceduta.

E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto meritevole di riconoscimento il pregiudizio non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, subito dalle nipoti non conviventi della nonna deceduta in conseguenza di un sinistro.

In primo luogo, secondo il giudice di legittimità, non si può limitare la società naturale della famiglia riconosciuta dall'art. 29 Cost. al ristretto ambito della "famiglia nucleare" (coniuge, genitori e figli), in quanto il nostro ordinamento riconosce il rapporto di parentela fra nonni e nipoti, attribuendogli giuridica rilevanza, anche in base agli art. 75 e 76 c.c. e all'art. 337 ter c.c., che ha introdotto il diritto dei figli minori di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.

Inoltre, si possono riscontrare nella realtà situazioni di convivenza fondate su necessità economiche o egoistiche, e situazioni di non convivenza imposte da necessià di lavoro, di studio o altro, caratterizzate da intensi rapporti affettivi e da profonde relazioni di reciproca solidarietà. La convivenza in sè non costituisce un requisito minmo per accedere alla tutela risarcitoria.

Pertanto, i parenti non conviventi possono ottenere il risaricmento del danno non patrimoniale da rottura del rapporto parentale, a condizione che dimostrino l'esistenza di un significativo rapporto affettivo con la vittima deceduta (Cass. civ. n. 21230/2016).