L’uso dell’impianto condominiale, infatti, trova fondamento nel diritto di proprietà comune delineato dagli artt. 1117 ss. c.c. e la relativa gestione è affidata all’amministratore, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento condominale, e alla assemblea del condominio le cui deliberazioni sono vincolanti per tutti i condomini.
Il singolo condomino non può quindi chiedere all’autorità giudiziaria di condannare il condominio a mettere a norma l’impianto elettrico comune, ma può tutelarsi in modo indiretto, con strumenti alternativi come, ad esempio, proporre una domanda risarcitoria nell’ipotesi di colposa omissione del condominio nella riparazione o manutenzione degli impianti che abbia causato danni al singolo condomino, ovvero con altri mezzi di tutela, come le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, la revoca giudiziale dell’amministratore o il ricorso all’autorità giudiziaria contro i provvedimenti dell’amministratore (Cass. civ. n. 16608/2017).