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I poteri di controllo del giudice sulla fattibilità del piano concordatario

I poteri di controllo del giudice sulla fattibilità del piano concordatario - STUDIO LEGALE DI STEFANO

Il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato preventivo.

Mentre il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità concreta del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal debitore per superare la crisi (Cass. civ. n. 4915/2017).