La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento del lavoratore, ha ribadito che nel sistema delineato dall'art. 7 della L. n. 300/1970 non è assicurata l'assistenza "tecnica" di un legale di fiducia nel procedimento discplinare, in quanto la tutela del lavoratore predisposta dal legislatore si esaurisce con il diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale.
Pertanto, deve ritenersi legittima la sanzione disciplinare disposta all'esito del procedimento nel quale il lavoratore abbia rifiutato di essere sentito avvalendosi dell'assistenza sindacale (Cass. civ. n. 9305/2017).