Ponendo fine al persistente contrasto fra orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha statuito che il danno da fatto illecito deve esser liquidato sottraendo dal danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato abbia riscosso in conseguenza del medesimo fatto. Pertanto, non è ammissibile il cumulo fra il risarcimento del danno e indennizzo assicurativo in quanto, in forza del principio indennitario, secondo il quale il sinistro non può divenire fonte di lucro per il danneggiato, l’assicuratore che abbia pagato l’indennizzo si surroga, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell’assicurato nei confronti del responsabile civile a norma dell’art. 1916 c.c. (Cass. Civ. SS. UU. n. 12565/2018)