Il principio indicato dall’art. 2112 c.c., secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell’azienda cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro con l’impresa cedente, si applica esclusivamente nel caso in cui l’impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo. In caso contrario, la contrattazione collettiva dell’impresa cedente è automaticamente sostituita da quella applicata dall’impresa cessionaria, anche se meno favorevole per il lavoratore (Cass. civ. n. 4533/2018)